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Sez. U, Sentenza n. 823 del 23/11/1999 (Rv. 531407 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Posizioni giuridiche - Fase anteriore all'emanazione del provvedimento ammissivo - Interessi legittimi - Fase successiva - Diritti soggettivi - Sussistenza - Limiti - Atti di ritiro (annullamento d'ufficio o revoca) del provvedimento - Revoca per ritenuta insussistenza del carattere transitorio della riduzione dell'attività produttiva - Interessi legittimi - Configurabilità - Conseguenze sulla competenza giurisdizionale - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531407-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Alla posizione di interesse legittimo in cui si trovano sia il datore di lavoro che i lavoratori, riguardo all'emanazione di un provvedimento di ammissione dell'impresa alla cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria, si sostituiscono posizioni di diritto soggettivo tra imprenditore, o lavoratori, da una parte, e INPS dall'altra, nascenti dal provvedimento medesimo e attinenti, in particolare, al rimborso dell'integrazione retributiva anticipata ai lavoratori o alla diretta corresponsione della medesima. Tuttavia si ricostituisce una posizione di interesse legittimo - e sussiste quindi la giurisdizione del giudice amministrativo - qualora intervengano atti - contestati dagli interessati - di annullamento d'ufficio del provvedimento per vizi di illegittimità, oppure di revoca dello stesso per contrasto fin dall'origine con l'interesse pubblico, e, specificamente, di revoca fondata su una discrezionale rivalutazione del requisito (della cassa integrazione ordinaria) del carattere transitorio della riduzione o sospensione dell'attività di impresa.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)