Sez. L - , Sentenza n. 5551 del 01/03/2021 (Rv. 660624 - 02)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - IN GENERE | Obbligo contributivo - Natura - Corrispondenti crediti previdenziali - Atti di disposizione - Novazione - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - IN GENERE
Le obbligazioni contributive sono obbligazioni pubbliche, il cui contenuto è determinato dalle norme ed è pertanto sottratto - in considerazione del principio di legalità che regola la materia contributiva e dell'indisponibilità dei relativi crediti - all'incidenza degli enti gestori delle forme obbligatorie di previdenza e assistenza, i quali non possono compiere atti dispositivi dei diritti, come la novazione, ma solo adottare provvedimenti di autotutela.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)