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Sez. 1, Sentenza n. 15980 del 06/07/2010 (Rv. 613918 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE | Elementi caratterizzanti - "Aliquid novi" e "animus novandi" - Modifica consensuale del contenuto della prestazione - Diversità - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613918-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE

L'atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione ed il differimento della scadenza per il suo adempimento, non costituisce una novazione e non comporta, dunque, l'estinzione dell'obbligazione originaria, restando assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla validità; la novazione oggettiva esige invero l'"animus novandi", cioè l'inequivoca, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'"aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, nella parte in cui aveva escluso la natura novativa di una convenzione intercorsa fra due società, in forza della quale una di esse rinunciava al suo credito fondato su mutuo pluriennale per oltre 65 mld. di lire, a fronte dell'immediato pagamento in suo favore della somma di circa 16, 7 mld. di lire).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)