Sez. U, Sentenza n. 3318 del 31/05/1984 (Rv. 435351 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - PENSIONI - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DECISIONE DELLA CORTE DEI CONTI DICHIARATIVA DELLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA DI RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PROPOSTA DA MAGISTRATI COLLOCATI A RIPOSO, FONDATA SULL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1951 - RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO PER CONTESTARE LA CORRETTEZZA DELLA INTERPRETAZIONE DI TALE ARTICOLO - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - PENSIONI - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - DECISIONE DELLA CORTE DEI CONTI DICHIARATIVA DELLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA DI RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PROPOSTA DA MAGISTRATI COLLOCATI A RIPOSO, FONDATA SULL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1951 - RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO PER CONTESTARE LA CORRETTEZZA DELLA INTERPRETAZIONE DI TALE ARTICOLO - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il difetto di giurisdizione per improponibilità assoluta della domanda è configurabile solo quando inequivocamente manchi nello ordinamento una norma od un principio astrattamente idonei a tutelare la posizione soggettiva fatta valere in causa, sicché la pronuncia che eventualmente l'accolga non sia ricollegabile alla legislazione vigente, non anche quando, in presenza di una siffatta norma o principio, sia controversa la sua concreta attitudine a conferire fondamento alla domanda medesima, implicando ciò un procedimento ermeneutico istituzionalmente spettante agli organi giurisdizionali, senza che possa profilarsi un'usurpazione od uno straripamento in danno del potere legislativo. Pertanto, con riguardo ad una pronuncia della Corte dei conti, che abbia riconosciuto fondamento alla domanda di riliquidazione della pensione proposta da magistrati collocati a riposo, in relazione ad un principio generale di adeguamento delle pensioni alle retribuzioni evincibile dall'art. 11 della legge 24 maggio 1951 n. 392 sul trattamento economico della magistratura, deve escludersi la proponibilità del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per contestare la correttezza dell'interpretazione della citata norma nel senso indicato, trattandosi di questione che esula da quelle attinenti alla giurisdizione di detto giudice, per le quali soltanto il ricorso medesimo è ammissibile. (V 4256/81, mass n 414931; (V 2056/75, mass n 375777).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 CORTE COST., Legge 24/05/1951 num. 392 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)