Sez. U, Sentenza n. 10734 del 08/07/2003 (Rv. 564888 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Improponibilità assoluta della domanda - Condizioni.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Il ricorso in Cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato, consentito per i soli motivi inerenti alla giurisdizione dall'art. 111 della Costituzione, è ammissibile per il difetto assoluto di giurisdizione solo quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio, sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere. Non è, per contro, ammissibile il ricorso in cassazione che asserisca un'erronea interpretazione della norma di diritto, inidonea in concreto a tutelare l'interesse affermato dalla parte, poiché' in tal caso la questione attiene al merito della controversia e non alla giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)