Sez. U, Sentenza n. 2056 del 23/05/1975 (Rv. 375777 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - IMPROPONIBILITA ASSOLUTA DELLA DOMANDA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONTROVERSIA SULLA ESISTENZA DELLA NORMA O SULLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI CONCRETE PER LA SUA APPLICABILITA - GIUDIZIO SULLA GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - IMPROPONIBILITA ASSOLUTA DELLA DOMANDA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONTROVERSIA SULLA ESISTENZA DELLA NORMA O SULLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI CONCRETE PER LA SUA APPLICABILITA - GIUDIZIO SULLA GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Sussiste l'improponibilita assoluta della domanda, comportante il difetto assoluto di giurisdizione, allorche si invochi l'attivita giurisdizionale rispetto ad una situazione soggettiva che, per difetto di una norma che la tuteli, resti fuori del campo giuridico e non sia configurabile ne come diritto soggettivo ne come interesse legittimo; tale ipotesi si verifica quando il giudice - di fronte ad una domanda intesa a far derivare dall'ordinamento giuridico una volonta concreta di legge, specificante quella astratta resa operante dai fatti giuridici, ad essa conformi o contrari, allegati a base delle pretese o delle eccezioni - accerta che manca qualsiasi astratta volonta di legge (norma, scritta o no, principi generali di diritto), ovvero ogni possibilita di estrarre una volonta concreta dallo ordinamento, e quindi di esercitare la giurisdizione del merito. La Mancanza di una norma che tuteli la posizione giuridica dedotta deve, tuttavia, risultare senza contestazione, mentre, quando occorre risolvere una controversia su norme giuridiche o sulla sussistenza delle condizioni concrete di applicazione della norma invocata (anche se la controversia, su tale punto, debba essere risolta in favore di chi neghi l'esistenza della norma che protegga quella posizione, o delle condizioni perche la protezione sia operativa), si e al di fuori della possibilita di configurare in astratto il difetto di tutela, e la relativa questione Forma oggetto non gia di un giudizio sulla giurisdizione, ma di un giudizio di merito. (Conf 3315/73, mass n 367203; 2903/73, mass n 366534; (Conf 1523/73, mass n 364289; 1247/73, mass n 363817; (Conf 291/71, mass n 349774; 343/70, mass n 345239; (Conf 659/64; 2078/62; 3670/57; 867/55; 456/53).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)