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Sez. 2 - , Sentenza n. 22158 del 16/01/2019 Ud. (dep. 21/05/2019) Rv. 276534 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE | Revoca del decreto – Mancata opposizione – Ipotesi non riconducibili all'art. 460, comma 4, cod. proc. pen. - Ammissibilità – Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276534-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE

Il decreto penale di condanna, al di fuori dell'ipotesi di impossibilità della sua notificazione per irreperibilità dell'imputato, di cui all'art. 460, comma 4, cod. proc. pen., può essere revocato soltanto a seguito di opposizione proposta dall'imputato, che introduce il conseguente giudizio ai sensi dell'art. 464 cod. proc. pen. (Nella specie, la Corte ha annullato la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari, dopo aver emesso decreto penale di condanna, lo aveva autonomamente revocato in assenza di opposizione, assolvendo l'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. "per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato", con decisione ritenuta dalla Corte viziata anche sotto l'aspetto sostanziale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)