Sez. 3, Sentenza n. 53913 del 27/09/2016 Cc. (dep. 20/12/2016) Rv. 269290 - 01
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Revoca di decreto penale di condanna da parte dello stesso giudice emittente a seguito di opposizione dell'imputato - Successiva rinuncia all'opposizione in sede dibattimentale con dichiarazione di esecutività del decreto - Ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca - Inammissibilità per carenza di interesse.
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso presentato dall'imputato avverso il provvedimento di revoca del decreto penale di condanna adottato, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 460, comma quarto, cod. proc. pen., dallo stesso giudice che lo ha emesso a seguito di opposizione dell'imputato, qualora quest'ultimo, nella successiva fase dibattimentale, abbia rinunciato all'opposizione ed il giudice abbia dichiarato l'inammissibilità della stessa e l'esecutività del decreto penale opposto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)