Sez. 2, Sentenza n. 25781 del 23/06/2026 Ud. (dep. 09/07/2026) Rv. 290429-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO CONSEGUENTE | Sindacato del giudice sugli eventuali motivi dedotti nell’atto di opposizione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO CONSEGUENTE
In tema di giudizio conseguente all'opposizione al decreto penale di condanna, il giudice non è tenuto a pronunciarsi sui motivi eventualmente dedotti dall'imputato nell'atto di opposizione, che, in quanto finalizzato esclusivamente all'instaurazione del giudizio, non richiede formule sacramentali o vincolate, né postula l'indicazione delle ragioni sottese all'impugnazione, essendo sufficienti l'indicazione degli elementi che consentano l'individuazione certa del provvedimento impugnato, e l'inequivoca manifestazione della volontà di sottoporlo a sindacato giurisdizionale. (Fattispecie relativa a deduzione sulla tardività della querela, formalizzata dall'imputato solo nell'atto di opposizione, e non anche nel corso del successivo giudizio, nella quale la Corte ha ritenuto che legittimamente il giudice non si fosse pronunciato sulla stessa, non essendovi tenuto).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)