Sez. L, Sentenza n. 27822 del 30/12/2009 (Rv. 611168 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA | Espropriazione di crediti - Giudizi promossi nei confronti di enti ed istituti previdenziali organizzati su base territoriale - Atto di intervento - Proponibilità - Limiti - Interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997, e successive modifiche - Riferimento al giudice dell'esecuzione del luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento fondante l'intervento - Necessità - Inosservanza - Conseguenze - Improcedibilità dell'atto d'intervento rilevabile d'ufficio.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA
In materia di esecuzione forzata, l'art. 14, comma 1-bis, del d.l. n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997, nel testo sostituito dall'art. 44, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, va inteso, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata (e in concordanza con quanto ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 346 del 2006), nel senso che il creditore che intenda sottoporre ad espropriazione forzata, nella veste di interveniente, crediti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale, può proporre l'atto di intervento - a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio - esclusivamente nell'ambito dei procedimenti esecutivi promossi ex art. 543 cod. proc. civ. innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento posto a fondamento dell'intervento medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 543, Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 14 com. 1 n. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 440 com. 3, Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)