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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3888 del 25/02/2015 (Rv. 634602 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CESSAZIONE DI EFFICACIA (PER DECORSO DI TERMINE) | Espropriazione nei confronti di enti ed istituti previdenziali organizzati su base territoriale - Pignoramento - Inefficacia per mancata emissione di ordinanza di assegnazione entro un anno dal suo compimento - Terzo pignorato - Legittimazione - Modalità - Opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione.
Stato
decisa il 2015-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634602-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CESSAZIONE DI EFFICACIA (PER DECORSO DI TERMINE)

Nell'espropriazione presso terzi promossa contro enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale, e nel regime di cui all'art. 14, comma 1 bis, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successivamente modificato dall'art. 44 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, l'inefficacia del pignoramento per mancata emissione, entro un anno dal compimento dello stesso, dell'ordinanza di assegnazione può essere dedotta anche dal terzo pignorato, interessato a non restare vincolato dal pignoramento oltre il termine di legge, mediante opposizione agli atti esecutivi da proporre avverso l'ordinanza di assegnazione pronunciata oltre il decorso dell'anno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 14 com. 1 n. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 44 CORTE COST., Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)