Sez. L, Sentenza n. 3382 del 11/02/2009 (Rv. 606520 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Pignoramento "nei confronti" di Enti ed Istituti di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale - Interpretazione dell'art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 30 del 1997), come modificato dall'art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, (convertito, con modificazioni, nella legge n. 326 del 2003) - Adozione del criterio di interpretazione letterale - Necessità - Fondamento - Riferimento agli anzidetti Enti ed Istituti come ai soggetti passivi della procedura esecutiva - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
In tema di esecuzione forzata nei confronti della P.A., alla luce della interpretazione letterale dell'art. 14, comma 1-bis, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, per Enti ed Istituti di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale, "nei confronti" dei quali il pignoramento di crediti di cui all'art. 543 cod. proc. civ. va instaurato dinanzi al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il titolo in base al quale si procede, devono intendersi gli Enti e gli Istituti soggetti passivi della procedura esecutiva e cioè gli esecutati nei cui confronti è stato promosso il pignoramento, non potendo invece reputarsi - in forza del criterio sussidiario dell'interpretazione teleologica, il cui utilizzo nella specie non è consentito dalla chiarezza ed univocità del testo normativo - che si tratti degli Enti ed Istituti terzi pignorati attingendo argomenti in tal senso dalla prima parte dello stesso comma 1-bis, il quale si limita a determinare la struttura territoriale dell'ente pubblico presso cui va effettuata la notificazione, senza però incidere sulla individuazione del giudice competente per l'esecuzione forzata dei crediti.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 14 com. 1 n. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 44 CORTE COST., Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)