Sez. U, Sentenza n. 11088 del 12/12/1996 (Rv. 501256 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Disciplina ex art. 17 Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, modificato dall'art. 11 Convenzione di Lussemburgo del 9 ottobre 1978 - Deroga convenzionale della competenza a favore del giudice dove ha sede il convenuto - Ammissibilità - Fattispecie relativa ad un contratto di distribuzione commerciale stipulato tra società italiana e società tedesca.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
L'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge n. 804 del 1971), come sostituito dall'art. 11 della Convenzione di Lussemburgo del 9 ottobre 1978 (ratificata con legge n. 967 del 1980), consente alle parti di un determinato rapporto giuridico (almeno una delle quali sia domiciliata nel territorio di uno degli Stati aderenti alla Convenzione) di accordarsi per attribuire al giudice di uno degli Stati contraenti la competenza esclusiva a decidere le controversie derivanti da tale rapporto. Pertanto, nel caso in cui una società avente sede in Italia convenga in giudizio una società con sede in Germania, affinché sia dichiarato risolto il contratto di distribuzione commerciale tra loro stipulato e la convenuta sia condannata al risarcimento del danno, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice tedesco se le parti abbiano espressamente convenuto nel contratto stesso che "luogo di giurisdizione è quello della rispettiva sede del convenuto".
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17, Legge 21/06/1971 num. 804, Tratt. Internaz. 09/10/1978, Legge 29/11/1980 num. 967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)