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Sez. U, Sentenza n. 10620 del 13/12/1994 (Rv. 489148 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Disciplina ex art. 17 Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Contratto di rappresentanza commerciale concluso tra una società con sede in Italia ed un rappresentante domiciliato in Germania - Domanda giudiziale proposta dalla prima nei confronti del secondo - Giurisdizione del giudice italiano - Condizione -.
Stato
decisa il 1994-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489148-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

L'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con legge n. 804 del 1971, consente alle parti di un determinato rapporto giuridico (almeno una delle quali sia domiciliata nel territorio di uno degli Stati aderenti alla Convenzione)di accordarsi per attribuire al giudice di uno degli Stati contraenti la competenza esclusiva a decidere le controversie derivanti da tale rapporto. Pertanto, con riguardo a contratto di rappresentanza commerciale, concluso tra una società avente sede in Italia ed un rappresentante domiciliato in Germania, l'azione proposta dalla prima per ottenere la condanna del secondo al pagamento di somme contrattualmente dovute (provvigioni anticipate, "star del credere", trasferimento di somme incassate dalla clientela estera, etc.) appartiene alla cognizione del giudice italiano, nel caso in cui le parti abbiano espressamente pattuito in contratto, quale foro competente per tutte le eventuali controversie, quello della "sede dell'attrice", erigendo detta sede a criterio unico per l'individuazione dell'ordinamento del giudice esclusivamente competente a decidere le controversie medesime.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)