Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17211 del 21/07/2010 (Rv. 614616 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Diniego di reintegrazione del possesso ex art. 703 cod. proc. civ. - Ordinanza di rigetto del reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ. - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. é inammissibile avverso l'ordinanza con cui il tribunale, a norma dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ., abbia rigettato il reclamo proposto contro il diniego di reintegrazione del possesso ex art. 703 cod. proc. civ. e liquidato le spese del procedimento senza fissare un termine per la prosecuzione del giudizio di merito, atteso che il provvedimento suddetto incide su situazioni di rilevanza meramente processuale e non ha carattere decisorio né definitivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7, Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)