diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 4915 del 08/03/2006 (Rv. 588883 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Provvedimenti adottati dal tribunale in sede di reclamo avverso provvedimenti cautelari - Ricorribilità in cassazione "ex" art. 111 Cost. - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588883-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale: donde l'inammissibilità dell'impugnazione con tale mezzo dell'ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo avverso provvedimento di natura cautelare, il carattere interinale e provvisorio della quale esclude che la stessa possa operare oltre il tempo necessario all'adozione delle determinazioni definitive suscettibili, queste, di assumere la forza del giudicato. (Nella fattispecie, le Sezioni Unite hanno negato l'ammissibilità del ricorso che censurava l'ordinanza impugnata per avere statuito il difetto di giurisdizione del giudice italiano su parte della domanda cautelare).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)