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Sez. 2, Ordinanza n. 8446 del 11/04/2006 (Rv. 588334 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Procedimento possessorio - Decisione sul reclamo avverso misura interdittale - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588334-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto avverso l'ordinanza adottata dal tribunale, ai sensi dell'art.669 terdecies cod. proc. civ., in sede di reclamo avverso un provvedimento interdittale in materia possessoria, trattandosi di pronuncia priva dei caratteri di decisorietà e definitività, atteso che essa è destinata a perdere efficacia a seguito della decisione di merito ed è quindi inidonea a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale con autorità di giudicato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 669 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)