Sez. 5, Sentenza n. 20733 del 25/09/2006 (Rv. 594643 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Azione di recupero "a posteriori" - Nel vigore del d.P.R. n. 43 del 1973 - Termine triennale - Applicabilità dell'art. 2 del reg. CEE n. 1697/79 - Fondamento - Decorrenza - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE
In tema di tributi doganali, l'azione di recupero "a posteriori" dei dazi all'importazione o all'esportazione su merci di origine agevolata, nel vigore dell'art. 74 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (poi sostituito dall'art. 11 del d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374), non può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di contabilizzazione o, se questa non ha avuto luogo, dalla data di insorgenza del debito doganale (restando così assorbito il termine semestrale stabilito dallo stesso art. 74 del d.P.R. n. 43 del 1973 per attivare la revisione), trovando applicazione - secondo il criterio di specialità gerarchica delle fonti normative che vede la prevalenza del dettato comunitario sul diritto interno - l'art. 2 del reg. n. 1697/1979 del Consiglio del 24 luglio 1979, e dovendosi individuare l'insorgenza del detto debito doganale nella data di effettuazione delle operazioni di importazione con accettazione della dichiarazione, che segna il momento di destinazione al consumo della merce nel territorio comunitario (art. 36 del d.P.R. n. 43 del 1973).(Nell'affermare il principio, la S.C. ha escluso nella specie la prorogabilità del termine triennale, ai sensi dell'art. 3 del reg. n. 1697/79, per la dedotta falsificazione dei certificati di origine, costituente, secondo l'amministrazione ricorrente, illecito penalmente perseguibile, non essendo stata fornita alcuna prova - e neppure allegazione -, il cui onere incombeva sulla medesima amministrazione, dell'esistenza di un procedimento penale).
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 36 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 74, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11, Regolam. Consiglio CEE 24/07/1979 num. 1679 art. 2, Regolam. Consiglio CEE 24/07/1979 num. 1697 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)