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Sez. 5, Sentenza n. 22014 del 13/10/2006 (Rv. 594966 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Azione di recupero "a posteriori" - Prescrizione - Termine triennale - Decorrenza - Derogabilità - Illecito penale - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594966-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE

In tema di tributi doganali, l'azione di recupero "a posteriori" dei dazi all'importazione o all'esportazione, ai sensi degli artt. 2 e 3 del reg. CEE n. 1697/1979 del Consiglio del 24 luglio 1979 (applicabile "ratione temporis"), non può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto o, se questa non ha avuto luogo, dalla data di insorgenza del debito doganale (analogo termine di prescrizione della riscossione dei diritti doganali stabilisce la corrispondente norma nazionale, l'art. 84 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, a seguito della novella recata dall'art. 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, con effetto per i diritti sorti dopo la sua entrata in vigore, fissata al 1° maggio 1990); il diritto all'esazione, pertanto, non è differito o condizionato al momento in cui viene effettivamente determinato e liquidato il tributo (nella specie, a seguito dell'invalidazione dei certificati di origine della merce per la loro riscontrata non autenticità), ma rimane sempre collegato al momento in cui nasce l'obbligazione con l'effettuazione dell'operazione di importazione che segna il verificarsi di tutti gli elementi costitutivi della pretesa tributaria. "La comunicazione al debitore" dell'importo dovuto può tuttavia avvenire anche dopo tale termine triennale - che è pertanto in tali casi prorogato -, allorchè la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile "penalmente" (artt. 220 e 221 del codice doganale comunitario, istituito con regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 - le cui norme procedurali sono applicabili alle liti pendenti all'atto della sua entrata in vigore -, secondo la precisazione del regolamento CEE n. 2700 del 16 novembre 2000), occorrendo, all'uopo, la formulazione di una ipotesi che sia quanto meno alla base di una "notitia criminis", primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta destinato ad essere sciolto all'esito del giudizio penale (nella specie, alla data in cui era stata azionata la pretesa erariale, con gli inviti al pagamento prodromici alla ingiunzione ad alla comunicazione della notizia di reato alla procura della Repubblica, e cioè nel 1995, il termine triennale di prescrizione era ormai definitivamente scaduto rispetto all'epoca delle importazioni, risalente al 1991).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 24/07/1979 num. 1697 art. 2, Regolam. Consiglio CEE 24/07/1979 num. 1697 art. 3, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 221, Regolam. Comunitario 16/11/2000 num. 2700, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)