Sez. 3, Sentenza n. 14481 del 30/05/2008 (Rv. 603301 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONFLITTO D'INTERESSI | Rapporto di incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante - Accertamento - Valutazione in concreto del singolo atto o contratto - Necessità - Condizioni - Vantaggio per una delle parti attraverso il sacrificio dell'altra - Indispensabilità - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONFLITTO D'INTERESSI
Il conflitto d'interessi idoneo, ai sensi dell'art. 1394 cod. civ., a produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro. (Nella specie, la S. C. ha confermato, sul punto, la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di un conflitto di interessi nel riconoscimento di debito in favore della società controricorrente sottoscritto da soggetto amministratore sia della società ricorrente che della società controricorrente, ravvisando l'adeguatezza della sua motivazione con cui, pur dando atto della situazione di collegamento tra le dette società - per essere l'una socio finanziatore dell'altra - per il perseguimento di un comune scopo sociale, era stato evidenziato che la misura degli interessi pattuiti in misura superiore al tasso legale non era in macroscopico contrasto con i tassi praticati in quel periodo dal mercato finanziario e che, quindi, non si configurava alcuna ingiustificata costrizione delle aspettative della debitrice).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1394, Cod. Civ. art. 1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)