Sez. 2, Sentenza n. 1295 del 22/02/1980 (Rv. 404800 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DAL DANNEGGIANTE - RINVIO PER L'ESATTA INDIVIDUAZIONE DI DETTO COEFFICIENTE - DOMANDA DEL DANNEGGIATO IN SEDE DI RINVIO DIRETTA AD OTTENERE A TITOLO DI RIVALUTAZIONE UNA SOMMA MAGGIORE DI QUELLA DOVUTAGLI IN BASE ALLA SENTENZA CASSATA - IMPROPONIBILITA - CONDIZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DAL DANNEGGIANTE - RINVIO PER L'ESATTA INDIVIDUAZIONE DI DETTO COEFFICIENTE - DOMANDA DEL DANNEGGIATO IN SEDE DI RINVIO DIRETTA AD OTTENERE A TITOLO DI RIVALUTAZIONE UNA SOMMA MAGGIORE DI QUELLA DOVUTAGLI IN BASE ALLA SENTENZA CASSATA - IMPROPONIBILITA - CONDIZIONE.*
Ove la sentenza di secondo grado, che abbia liquidato una certa somma a titolo di risarcimento del danno, stabilendone la rivalutazione secondo un determinato coefficiente, sia impugnata, con ricorso per Cassazione, soltanto dal danneggiante e sia quindi cassata limitatamente al punto concernente la Determinazione del coefficiente di rivalutazione, con rinvio ad altro giudice per l'esatta individuazione di detto coefficiente in riferimento agli indici statistici, il danneggiato, che si sia limitato in Sede di legittimita a resistere con controricorso all'impugnazione proposta ex adverso, senza impugnare con ricorso incidentale, anche condizionato, l'entita del risarcimento riconosciutogli, non puo, in Sede di rinvio, pretendere, a titolo di rivalutazione, una somma maggiore di quella che gli spettava in base alla sentenza cassata, ancorche il risultato del ricalcolo della rivalutazione effettuato dal giudice di rinvio risulti a lui piu favorevole.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)