Sez. 2, Sentenza n. 5458 del 08/11/1985 (Rv. 442662 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - FORMULAZIONE DI DOMANDE RISARCITORIA OLTRE I LIMITI DI VALORE DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO NELLE PRECEDENTI FASI DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - FORMULAZIONE DI DOMANDE RISARCITORIA OLTRE I LIMITI DI VALORE DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO NELLE PRECEDENTI FASI DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
Lo ius novorum in Sede di rinvio - che consente alle parti di prendere conclusioni diverse da quelle formulate nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza poi cassata, quando la relativa necessità insorga dalla sentenza di Cassazione - resta riferito alla possibilità di dedurre nuovi mezzi istruttori e non anche a quella di formulare domande in tutto o in parte nuove, continuando le parti a trovarsi, nel giudizio rescissorio, nella medesima situazione processuale in cui erano quando fu pronunciata la sentenza poi cassata. Pertanto, anche in Sede di rinvio, resta preclusa alla parte la possibilità di formulare una domanda risarcitoria oltre i limiti di valore della Competenza del giudice adito nelle precedenti fasi del giudizio. (V 1295/80, mass n 404800; (V 771/83, mass n 425515).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)