Sez. 3, Sentenza n. 3494 del 11/02/2025 (Rv. 673798-02)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE | Termine ex art. 557, comma 2, c.p.c. - Violazione - Conseguenze - Estinzione della procedura - Rimedio - Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Necessità - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Inammissibilità.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE
La violazione del termine di 15 giorni previsto dall'art. 557, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, costituisce una ipotesi tipica di estinzione del processo di esecuzione, che la parte interessata deve far valere a norma dell'art. 630 c.p.c. e, in caso di rigetto dell'eccezione, col reclamo previsto dalla citata disposizione, non già con l'opposizione agli atti esecutivi.
Cod. Proc. Civ. art. 557 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)