Sez. 3, Sentenza n. 35365 del 18/12/2023 (Rv. 669752 - 02)
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - TERMINI PER L'ISTANZA - IN GENERE | Istanza di vendita - Omesso o tardivo deposito - Conseguenze - Estinzione della procedura - Rimedio - Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Inammissibilità. ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - INATTIVITA' DELLE PARTI - In genere. ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - ISTANZA - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - TERMINI PER L'ISTANZA - IN GENERE
Nell'espropriazione forzata l'omesso o tardivo deposito dell'istanza di vendita ex art. 497 c.p.c. determina la perdita di efficacia del pignoramento e, quindi, l'estinzione della procedura esecutiva, che la parte interessata deve far valere a norma dell'art. 630 c.p.c. e, in caso di rigetto dell'eccezione, col reclamo previsto dalla citata disposizione, non già con l'opposizione agli atti esecutivi.
Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 497, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 501
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)