Sez. 1, Sentenza n. 20640 del 22/10/2004 (Rv. 577809 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - PICCOLO IMPRENDITORE | Società artigiana - Requisiti previsti dalla legge n. 443 del 1985 - Rilevanza ai soli fini delle provvidenze previste dalla legislazione regionale - Configurabilità - Disciplina dettata dall'art. 2083 cod. civ. - Riferimento ad essa ai fini civilistici e dell'assoggettabilità a fallimento - Necessità - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - PICCOLO IMPRENDITORE
In tema di imprese artigiane, i criteri di individuazione delle società artigiane, dettati dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificata dalla legge 20 maggio 1997, n. 133, rilevano ai soli fini della spettanza delle provvidenze previste dalla legislazione regionale di sostegno e non assurgono a principi generali ai fini civilistici, idonei a sovrapporsi alla disciplina codicistica. Pertanto, la questione della assoggettabilità a fallimento delle imprese collettive artigiane deve essere risolta - anche al fine di evitare dubbi di legittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto alle imprese individuali - avendo esclusivo riguardo alla sussistenza, o meno, dei requisiti per l'identificazione della figura del piccolo imprenditore (escluso dal fallimento ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge fallimentare) previsti dall'art. 2083 del codice civile (Nell'enunciare tale principio, a correzione dell'interpretazione adotta dai giudici di merito, la Corte di cassazione ha però disatteso il ricorso, perché, senza osservare il principio di autosufficienza, non faceva alcun riferimento a circostanze decisive, utili al suo accoglimento, quali la prevalenza del lavoro dei soci rispetto agli altri fattori della produzione).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2083, Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)