Sez. 1, Sentenza n. 12702 del 29/08/2003 (Rv. 566414 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - PICCOLO IMPRENDITORE | Accertamento - Riferimento all'art. 2083 cod. civ. - Impresa artigiana - Iscrizione all'albo ai sensi della legge n. 443 del 1985 - Influenza "ex se" ai fini dell'esclusione dall'assoggettamento a procedura concorsuale - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - PICCOLO IMPRENDITORE
In tema di fallimento ed ai fini dell'accertamento della nozione di "piccolo imprenditore" rilevante per l'applicazione dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che esclude dalla procedura concorsuale i piccoli imprenditori, si deve fare ricorso unicamente ai criteri stabiliti dall'art. 2083 cod. civ., mentre non occorre accertare se l'impresa abbia, o meno, i requisiti per essere iscritta nell'albo delle imprese artigiane previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2083, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 4, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 5, Legge 20/05/1997 num. 133
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)