Sez. 1, Sentenza n. 12847 del 15/06/2005 (Rv. 581397 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - PICCOLO IMPRENDITORE | Artigiano - Accertamento - Riferimento all'art. 2083 cod. civ. - Necessità - Iscrizione all'albo ai sensi della legge n. 443 del 1985 - Rilevanza - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - PICCOLO IMPRENDITORE
In tema di fallimento, ed ai fini dell'accertamento della nozione di "piccolo imprenditore" rilevante per l'applicazione dell'art. 1, legge fall., che esclude dalla procedura concorsuale i piccoli imprenditori, si deve fare ricorso unicamente ai criteri stabiliti dall'art. 2083 cod. civ., mentre non occorre accertare se l'impresa abbia, o meno, i requisiti per essere iscritta nell'albo delle imprese artigiane previsto dalla legge n. 443 del 1985, in quanto quest'ultima stabilisce i criteri di accertamento del carattere artigianale dell'impresa rilevanti esclusivamente ai fini dell'ammissione della stessa alla fruizione delle provvidenze previste dalle leggi regionali.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2083, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 4, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 5, Legge 20/05/1997 num. 133
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)