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Sez. 3, Sentenza n. 4006 del 03/12/1975 (Rv. 378297 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO - MANCANZA - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - NULLITA ASSOLUTA - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1975-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378297-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO - MANCANZA - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - NULLITA ASSOLUTA - RILEVABILITA D'UFFICIO.*

La norma fissata dall'art 5 del RDL 27 novembre 1933 n 1578 sull'Esercizio della professione forense (convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934 n 36), la quale dispone che, mentre la professione di avvocato puo essere liberamente svolta in tutto il territorio nazionale, l'attivita di procuratore e circoscritta nell'ambito del distretto della Corte di appello comprendente il tribunale presso il cui ordine il procuratore medesimo e iscritto, a portata complementare ed integrativa dell'art 82 terzo comma cod proc civ, nel senso che la qualita di 'procuratore legalmente esercentè, prevista da quest'ultima disposizione per il patrocinio davanti ai tribunali ed alle corti di appello, presuppone l'abilitazione, nei termini indicati, allo Esercizio dell'attivita di procuratore nel distretto cui appartiene l'autorita giudiziaria adita; da cio consegue che la citazione (nella specie, in appello) posta in essere da un procuratore extra districtum e affetta, per difetto di un requisito essenziale, da nullita radicale, rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, in quanto attinente alla valida instaurazione del rapporto processuale. (V 334/73, mass n 362261; 2919/72, mass n 360654).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)