Sez. 2, Sentenza n. 2919 del 07/10/1972 (Rv. 360654 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - INSCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO - NECESSITA - MANCANZA - CARENZA DELLO JUS POSTULANDI - INESISTENZA DELL'ATTO - NULLITA DEGLI ATTI PROCESSUALI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - INSCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO - NECESSITA - MANCANZA - CARENZA DELLO JUS POSTULANDI - INESISTENZA DELL'ATTO - NULLITA DEGLI ATTI PROCESSUALI.*
Di regola la parte non puo stare in giudizio se non col ministero di un procuratore legalmente esercente, ossia iscritto in uno degli albi professionali del distretto, in cui e compreso l'ufficio giudiziario adito. L'Esercizio illegale della professione extra territorium comporta, per difetto dell'jus postulandi da parte del professionista, la giuridica inesistenza dell'atto posto in essere dal medesimo e non e idoneo alla valida instaurazione o prosecuzione del rapporto giuridico processuale, con la conseguente nullita di tutti gli Atti del processo successivi alla Costituzione del procuratore privo dell'jus postulandi. (nella specie, un procuratore, appartenente ad albo di altro distretto, era comparso ad un'udienza istruttoria del processo, aveva denunciato la morte del precedente procuratore legittimamente costituito della parte ed aveva dichiarato di costituirsi in sostituzione del professionista deceduto, al fine di proseguire il processo. I giudici di merito avevano dichiarato la Estinzione del processo. Il supremo collegio ha affermato il principio che precede e dichiarato la nullita degli Atti del processo successivi alla comunicazione della morte del procuratore regolarmente costituito). (V 1382'70, mass n 347139; 3138'68, mass n 336037).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)