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Sez. 1, Sentenza n. 4845 del 07/09/1982 (Rv. 422845 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PROCURA E SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - NULLITÀ - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DELLA CITAZIONE DA PARTE DI PROCURATORE ISCRITTO ALL'ALBO DI UN TRIBUNALE DI ALTRO DISTRETTO GIUDIZIARIO - NULLITÀ ASSOLUTA - SANABILITÀ - ESCLUSIONE - RILEVABILITÀ "EX OFFICIO" IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*
Stato
decisa il 1982-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422845-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PROCURA E SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - NULLITÀ - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DELLA CITAZIONE DA PARTE DI PROCURATORE ISCRITTO ALL'ALBO DI UN TRIBUNALE DI ALTRO DISTRETTO GIUDIZIARIO - NULLITÀ ASSOLUTA - SANABILITÀ - ESCLUSIONE - RILEVABILITÀ "EX OFFICIO" IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*

La sottoscrizione della citazione (in primo grado o in appello) da parte di un procuratore non abilitato all'Esercizio professionale davanti al giudice adito, perché iscritto nell'albo di un tribunale di altro distretto giudiziario, comporta, ai sensi dell'art. 82, terzo comma, cod. proc. civ. in relazione all'art. 5 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, la nullità assoluta ed insanabile dell'atto, rilevabile anche ex officio in qualsiasi stato e grado del processo data la sua attinenza alla Costituzione del rapporto processuale, in quanto tale sottoscrizione integra un requisito essenziale dell'atto stesso e fa fede della sua provenienza. (V 2384/81, mass n 413146; (V 1383/81, mass n 412014; (V 4635/78, mass n 394302; (V 4006/75, mass n 378297).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)