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Sez. 3, Sentenza n. 4656 del 20/08/1984 (Rv. 436561 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - TRANSAZIONE TRA LE PARTI DI UN CONTRATTO AGRARIO RELATIVAMENTE ALL'ENTITÀ DEI CANONI - EFFICACIA NOVATIVA - ESCLUSIONE - CONTROVERSIA RELATIVA AL PAGAMENTO DEI CANONI COSÌ STABILITI - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436561-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - TRANSAZIONE TRA LE PARTI DI UN CONTRATTO AGRARIO RELATIVAMENTE ALL'ENTITÀ DEI CANONI - EFFICACIA NOVATIVA - ESCLUSIONE - CONTROVERSIA RELATIVA AL PAGAMENTO DEI CANONI COSÌ STABILITI - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

La transazione con cui concedente ed affittuario di fondo rustico abbiano regolato specifici elementi del rapporto, tra i quali quello relativo all'entità dei canoni, non ha efficacia novativa, con la conseguenza che, permanendo in vita il rapporto agrario, la controversia concernente il pagamento dei canoni stabiliti (in misura diversa da quella legale) con detta transazione spetta, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 11 del 1971, alla Competenza del giudice specializzato agrario. (V 912/82, mass n 418765; (V 5047/81, mass n 415830).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)