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Sez. L, Sentenza n. 5600 del 23/06/1997 (Rv. 505385 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Denuncia da parte dell'assicurato - Obbligo di qualificazione della malattia - Insussistenza - Successiva domanda per una malattia non coincidente con quella denunciata - Novità - Esclusione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie dell'applicabilità del principio alla rendita di passaggio pur su denuncia originaria di broncopatia da silicati.
Stato
decisa il 1997-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505385-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

L'art. 53 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 non prevede un obbligo dell'assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, ma prescrive soltanto che alla denuncia sia allegata una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata e di quella rilevata dal medico certificatore; ne consegue che non può essere considerata nuova, sia in sede di procedura amministrativa che in sede giudiziaria, una domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale la quale, ancorché non coincidente con quella denunciata, rientri pur sempre nel quadro della sintomatologia allegata e sia relativa alla lavorazione dedotta, trattandosi in tal caso di mera qualificazione sub specie "iuris" del fatto costitutivo allegato, consentita, in sede giudiziaria, anche al giudice d'appello, previo esperimento, se necessario, di nuova consulenza. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C. sulla base dell'enunciato principio, aveva riconosciuto il diritto dell'assicurato alla rendita di passaggio ex art. 150 del citato d.P.R., pur essendo stata originariamente denunciata una broncopatia da silicati).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 53, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)