Sez. L, Sentenza n. 12349 del 05/12/1998 (Rv. 521436 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Denuncia da parte dell'assicurato - Obbligo di qualificazione della malattia - Insussistenza - Successiva domanda per una malattia non coincidente con quella denunciata - Novità - Esclusione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie relativa a mancata considerazione da parte del giudice di merito delle risultanze istruttorie circa altra affezione broncopolmonare professionale in caso di denunciata asbestosi.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
L'art. 53 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 non prevede un obbligo dell'assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, ma prescrive soltanto che alla denuncia sia allegata una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata e di quella rilevata dal medico certificatore; ne consegue che non può essere considerata nuova, sia in sede di procedura amministrativa che in sede giudiziaria, una domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale la quale, ancorché non coincidente con quella denunciata, rientri pur sempre nel quadro della sintomatologia allegata e sia relativa alla lavorazione dedotta, trattandosi in tal caso di mera qualificazione sub specie "iuris" del fatto costitutivo allegato, consentita, in sede giudiziaria, anche al giudice d'appello, previo esperimento, se necessario, di nuova consulenza. (Nella specie l'assicurato aveva fatto valere una malattia bronco - polmonare di origine asbestosica; la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che, esclusa l'asbestosi, non aveva preso in esame considerazione le considerazioni della consulenza tecnica d'ufficio relative alla sussistenza di una broncopneumopatia cronica di cui era configurabile la dipendenza dall'attività lavorativa).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 53, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 150 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)