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Sez. 2, Sentenza n. 2813 del 25/11/1977 Ud. (dep. 11/03/1978) Rv. 138276 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1977-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138276-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DIFFERENZA.*

Il perdono giudiziale puo trovare giustificazione negli stessi motivi, desunti dall'art 133 cod pen, sui quali si basa la sospensione condizionale della pena, ma i due istituti, pur essendo rimessi entrambi alla discrezionalita del giudice, differiscono nei loro effetti, giacche nel perdono giudiziale il giudice non si limita a sospendere la pena, ma evita di applicarla.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)