Sez. 1, Sentenza n. 1707 del 27/11/1981 Ud. (dep. 18/02/1982) Rv. 152345 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DIFFERENZE - CONSEGUENZE IN ORDINE ALL'OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DIFFERENZE - CONSEGUENZE IN ORDINE ALL'OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE.*
La concessione del perdono giudiziale o della sospensione condizionale della pena - subordinati entrambi ad identici presupposti, pur essendo diversa la natura dei due istituti - rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, il quale non è tenuto a concedere, in ogni caso, quello più vantaggioso del perdono giudiziale, ma può elargire anche il beneficio meno ampio della sospensione condizionale della pena, purché, tenute presenti la personalità del colpevole, la gravità del reato e gli altri criteri direttivi della pena, dia conto, in sentenza, di tale scelta. (V mass n 147974; (V mass n 145092; (V mass n 143071; (V mass n 139205; (V mass n 138276 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 525
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)