Sez. 1, Sentenza n. 1968 del 16/01/1981 Ud. (dep. 09/03/1981) Rv. 147974 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DIFFERENZE - CONSEGUENZE IN ORDINE ALL'OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DIFFERENZE - CONSEGUENZE IN ORDINE ALL'OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE.*
L'istituto del perdono giudiziale e quello della sospensione condizionale della pena hanno lo stesso presupposto - ossia la presunzione, secondo il convincimento del giudice desunto dalle circostanze, oggettive e soggettive, indicate dall'art 133 del codice penale, che il beneficiario si asterra dal commettere ulteriori reati - ed hanno il comune effetto di estinguere il reato: effetto che nel perdono giudiziale segue immediatamente alla irrevocabilita della sentenza che lo applica e che ha natura liberatoria mentre nella sospensione condizionale lo stesso e differito nel tempo e subordinato alle condizioni previste dalla legge. Nella scelta tra i due benefici il giudice di merito e tenuto a spiegare, con congrua motivazione, le ragioni che lo hanno eventualmente indotto ad applicare quello meno vantaggioso per l'imputato, cioe la sospensione condizionale della pena, dimostrando di aver esattamente inteso la differenza tra i due istituti e di avere operato la scelta in funzione di tale differenza, avuto riguardo all'opportunita, tenuto conto essenzialmente della personalita del minore, di rafforzare il presumibile proposito di ravvedimento del colpevole attraverso la concreta individuazione della pena e la misura estrinseca costituita dalla possibilita di revoca del beneficio. (Conf mass n 145091; (Conf mass n 143942; (Conf mass n 143071; (Conf mass n 139205; (Conf mass n 138276 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)