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Sez. U, Sentenza n. 713 del 31/03/1967 (Rv. 326759 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - LIMITI - BANDO DI NAPOLI - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DI SALUTE.*
Stato
decisa il 1967-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326759-01

GIURISDIZIONE CIVILE - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - LIMITI - BANDO DI NAPOLI - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DI SALUTE.*

La soppressione dell'ordinamento corporativo non ha affatto implicato la sottrazione alla giurisdizione dell'autorita giudiziaria ordinaria delle controversie aventi ad oggetto rapporti di lavoro o d'impiego con enti pubblici economici inquadrati sindacalmente (nella specie, Banco di Napoli); giacche, per quanto attiene strettamente allo svolgimento dei rapporti stessi, tali enti si presentano non in una posizione si supremazia, ma su un piano di parita giuridica con i prestatori d'opera, vincolato com'e, al pari di loro, alla precostituita regolamentazione. Tuttavia, avendo la Costituzione e la struttura degli enti carattere prevalentemente pubblicistico, e possibile che determinati aspetti o momenti del rapporto di impiego o di lavoro con i propri dipendenti siano nei singoli enti condizionati ad esigenze di pubblico interesse o comunque attuati, modificati o estinti in funzione di dette esigenze; in tali casi, prevalendo il profilo pubblicistico anche nel suo aspetto discrezionale, i diritti soggettivi degradano ad interessi legittimi e viene meno la giurisdizione del giudice ordinario. Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario l'esame della legittimita del licenziamento di un dipendente del Banco di Napoli per motivi di salute. (sulla prima parte, Conf 321162, 321163, 321164, 1120'65, 347'64; (sulla seconda parte, Conf 259'65, 84'64, 2071'58, 1499'57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)