Sez. 1, Sentenza n. 679 del 29/01/1980 (Rv. 404103 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - ISCRIZIONE IPOTECARIA - ESECUZIONE PER LA SOMMA INDICATA DAL CREDITORE - LEGITTIMITA - DIRITTO DEL DEBITORE DI CHIEDERE LA RIDUZIONE - SUSSISTENZA - POTERI DEL GIUDICE - APPLICAZIONE DELLE TABELLE EX RD N 1403 DEL 1922 PER LA COSTITUZIONE DELLE RENDITE VITALIZIE - NECESSITA - LIMITI DELLA PRELAZIONE - RIDUZIONE DI QUEST'ULTIMA EX ART 2873, SECONDO COMMA, COD CIV - APPLICABILITA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - ISCRIZIONE IPOTECARIA - ESECUZIONE PER LA SOMMA INDICATA DAL CREDITORE - LEGITTIMITA - DIRITTO DEL DEBITORE DI CHIEDERE LA RIDUZIONE - SUSSISTENZA - POTERI DEL GIUDICE - APPLICAZIONE DELLE TABELLE EX RD N 1403 DEL 1922 PER LA COSTITUZIONE DELLE RENDITE VITALIZIE - NECESSITA - LIMITI DELLA PRELAZIONE - RIDUZIONE DI QUEST'ULTIMA EX ART 2873, SECONDO COMMA, COD CIV - APPLICABILITA.*
L'iscrizione ipotecaria in base alla sentenza attributiva dello assegno di divorzio, che l'art 8, secondo comma, della legge 1 dicembre 1970 n 898, prevede senza indicare alcun criterio per la Determinazione della somma per cui puo essere presa, puo essere fatta per la somma indicata dal creditore (art 2838 cod civ), con la possibilita per il debitore di chiederne la riduzione con ricorso al giudice, il quale non gode di discrezionalita piena, ma deve applicare criteri che facciano riferimento ad elementi obiettivi, quali le tabelle previste dal RD 9 ottobre 1922 n 1403, per la Costituzione delle rendite vitalizie immediate. La prelazione cosi precostituita dal creditore dell'assegno puo essere fatta valere solo nei limiti delle rate scadute e non pagate e non incide sulla disponibilita del bene ipotecato e sulla capacita di essere garanzia di future obbligazioni, restando anzi soggetta alla riduzione ai sensi del secondo comma dell'art 2873 cod civ dopo l'Estinzione di un quinto della somma capitalizzata.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2838, Cod. Civ. art. 2873, Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)