Sez. 3, Sentenza n. 4428 del 27/03/2001 (Rv. 545216 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - RIDUZIONE - IN GENERE | Criteri - Iscrizione avente ad oggetto più immobili - Alienazione di alcuni di essi da parte del debitore - Riduzione dell'ipoteca con liberazione degli immobili alienati - Ammissibilità - Conseguenze.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - RIDUZIONE - IN GENERE
Il proprietario di più immobili (nella specie, un lotto di villini) gravati, nel loro insieme, da ipoteca suscettibile di riduzione perché iscritta in eccesso rispetto al loro complessivo valore conserva il diritto e l'interesse ad ottenere la riduzione dell'ipoteca stessa (con riferimento al valore dei beni alla data della decisione) anche se, al momento di proporre la relativa domanda, abbia alienato parte di detti immobili a persone cui l'esistenza dell'ipoteca era nota, potendo la riduzione stessa operare, del tutto legittimamente, anche liberando dal vincolo reale gli immobili venduti e concentrando l'iscrizione su quelli di cui il debitore sia rimasto proprietario (con conseguente sua sottrazione al rischio della responsabilità, ex art. 1482 comma terzo cod. civ., cui sarebbe invece tenuto nei confronti dei compratori ove il creditore, in caso di mancato adempimento, ritenga di soddisfarsi sugli immobili venduti anziché su quelli rimasti al debitore stesso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2872
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)