Sez. 1, Sentenza n. 7025 del 27/07/1994 (Rv. 487541 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - RIDUZIONE - IN GENERE | Congruità della somma indicata dal creditore - Apprezzamento del giudice del merito - Incensurabilità in Cassazione - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - RIDUZIONE - IN GENERE
In tema di riduzione d'ipoteca giudiziale, l'apprezzamento del giudice del merito in ordine alla congruità della somma indicata dal creditore a norma dell'art. 2838 cod. civ. non è censurabile in Cassazione, se ispirato ad esatti criteri giuridici ed immune da vizi di motivazione. (Nella specie, la S. C. ha confermato la decisione di merito che, nel valutare la congruità della somma per cui era stata presa ipoteca a seguito di sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni, aveva preso in considerazione la liquidazione del danno emergente dalla successiva sentenza di primo grado su "quantum" e la rivalutazione spettante al creditore su detta liquidazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2838, Cod. Civ. art. 2874
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)