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Sez. U, Sentenza n. 7232 del 12/06/1992 (Rv. 477706 - 01)

Consorzi - Agricoltura - Consorzi di bonifica | Corso d'acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche - Sistemazione idraulica - Opere - Esecuzione da parte di un consorzio di bonifica - Per concessione dello Stato (ora della Regione) - Conseguenze - Danni cagionati da difetto di manutenzione - Responsabilità del Consorzio - Configurabilità - Condizioni -
Stato
decisa il 1992-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477706-01

Consorzi - Agricoltura - Consorzi di bonifica

La circostanza che un consorzio di bonifica abbia provveduto su concessione dello Stato (ora della Regione) ad eseguire opere di sistemazione idraulica su di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche non implica di per sè che, ad opere compiute il consorzio stesso sia responsabile della manutenzione di quel corso d'acqua, la quale spetta, invece, allo Stato o ad altri enti - come gli appositi consorzi per le opere idrauliche nettamente distinti dai consorzi di bonifica - talché una responsabilità siffatta, con conseguente obbligazione risarcitoria per i danni cagionati da difetto di manutenzione, a carico del consorzio di bonifica può sorgere solo quando il rapporto effettivamente instauratosi fra questo concessionario delle opere suddette e l'ente concedente possa, alla stregua dei rispettivi comportamenti, risultare idoneo alla produzione di un tale effetto, come nel caso in cui la manutenzione sia stata affidata in via esclusiva allo stesso consorzio di bonifica fornitore delle opere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)