Sez. 3, Sentenza n. 4657 del 03/03/2005 (Rv. 580702 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Lavoratore - Casalingo - Lesione della capacità lavorativa - Danno patrimoniale - Risarcibilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
In tema di invalidità permanente o temporanea, il soggetto, anche di sesso maschile, che perde in tutto od in parte la propria capacità di svolgere lavori domestici - da ritenere in senso ampio e quindi anche come coordinamento della vita familiare - in precedenza effettivamente svolti, ancorchè a favore di se stesso, ha diritto al risarcimento del conseguente danno patrimoniale, del quale egli fornisca la prova (danno emergente ed, eventualmente, lucro cessante).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)