Sez. 1, Sentenza n. 2655 del 13/03/1987 (Rv. 451771 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - DIVERSE IPOTESI NORMATIVE DI CUI AL PRIMO E AL SECONDO COMMA DELL'ART. 1227 COD. CIV. - RICOLLEGABILITÀ DELL'EVENTO DANNOSO ANCHE AL COMPORTAMENTO DEL DANNEGGIATO - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1227, COMMA PRIMO, COD. CIV. - ESTRANEITÀ ALLA PRODUZIONE DELL'EVENTO ED OMESSA DILIGENZA SUCCESSIVAMENTE AL SUO VERIFICARSI PER CIRCOSCRIVERNE L'INCIDENZA NEGATIVA SUL PROPRIO PATRIMONIO - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1227, COMMA SECONDO, COD. CIV..*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - DIVERSE IPOTESI NORMATIVE DI CUI AL PRIMO E AL SECONDO COMMA DELL'ART. 1227 COD. CIV. - RICOLLEGABILITÀ DELL'EVENTO DANNOSO ANCHE AL COMPORTAMENTO DEL DANNEGGIATO - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1227, COMMA PRIMO, COD. CIV. - ESTRANEITÀ ALLA PRODUZIONE DELL'EVENTO ED OMESSA DILIGENZA SUCCESSIVAMENTE AL SUO VERIFICARSI PER CIRCOSCRIVERNE L'INCIDENZA NEGATIVA SUL PROPRIO PATRIMONIO - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1227, COMMA SECONDO, COD. CIV..*
Qualora l'evento dannoso sia ricollegabile, in base agli ordinari principi in tema di nesso di causalità, anche a comportamento del danneggiato, trova applicazione l'art. 1227 primo comma cod. civ., il quale nega il ristoro di quella porzione del subito pregiudizio che discenda dal fatto del creditore, mentre non è invocabile il disposto del secondo comma del medesimo art. 1227, riferentesi alla diversa situazione in cui il danneggiato sia estraneo alla produzione dell'evento, ma, dopo il suo verificarsi, abbia omesso di far uso della normale diligenza per circoscrivere l'incidenza negativa sul proprio patrimonio dello evento stesso. (V 1203/84, mass n 433350).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)