Sez. 3, Sentenza n. 18239 del 28/11/2003 (Rv. 568541 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Art. 1227, secondo comma cod. civ. - Portata.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO
In materia di responsabilità contrattuale, l'art. 1227, secondo comma, cod. civ. (secondo cui "il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza") si riferisce al comportamento, concorrente con quello del debitore, che il creditore della prestazione deve tenere nel corso dell'esecuzione di questa, e non può essere pertanto inteso nel senso che il creditore debba assumere su di sè l'esecuzione dell'intera prestazione, questa gravando, quale suo obbligo primario, esclusivamente sul debitore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)