Sez. 1, Sentenza n. 8817 del 11/08/1995 (Rv. 493644 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO TRA CREDITORI PRIVILEGIATI, IPOTECARI E PIGNORATIZI | Credito verso una società di persone - Ammissione in via privilegiata nel fallimento in proprio del socio illimitatamente responsabile - Legittimità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO TRA CREDITORI PRIVILEGIATI, IPOTECARI E PIGNORATIZI
Il credito assistito da privilegio generale (nella specie, a favore dell'I.N.P.S.) e vantato nei confronti di una società di persone, ancorché irregolare o di fatto, dispone di prelazione in sede fallimentare pure nel concorso sul patrimonio personale del socio illimitatamente responsabile, attesa l'unicità del fatto giuridico che determina l'obbligazione della società e la responsabilità del socio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2304, Cod. Civ. art. 2745, Cod. Civ. art. 2753 CORTE COST., Legge Falliment. art. 148, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 148
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)