diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11512 del 22/11/1993 (Rv. 484436 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Crediti di lavoro | Vantati nei confronti di una società di persone - Ammissione in via privilegiata nel fallimento in proprio del socio illimitatamente responsabile - Legittimità.
Stato
decisa il 1993-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484436-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Crediti di lavoro

Il credito assistito da privilegio generale e vantato nei confronti di una società di persone (nella specie, credito del lavoratore subordinato di cui all'art. 2751 bis cod. civ.) conserva la prelazione anche qualora venga fatto valere nel fallimento in proprio del socio illimitatamente responsabile (dichiarato, nell'ipotesi, a seguito del fallimento di altra società di persone di cui questi era socio), non sussistendo diversità di causa tra le pretese azionabili nei confronti della società debitrice e dei soci della stessa illimitatamente responsabili, né sul piano oggettivo - trattandosi del medesimo credito -, né sul piano soggettivo - in quanto l'obbligazione della società di persone rappresenta anche obbligazione diretta del socio della stessa illimitatamente e personalmente responsabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2318, Cod. Civ. art. 2745, Cod. Civ. art. 2746, Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 148, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 148

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)