Sez. L, Sentenza n. 6544 del 10/12/1981 (Rv. 417383 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER RAGIONI DISCIPLINARI - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER RAGIONI DISCIPLINARI - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
L'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 non è applicabile di regola al licenziamento provocato da ragioni disciplinari, che è assoggettato alla disciplina contenuta negli artt. 2119 cod. civ. e nella legge 15 luglio 1966 n. 604, a meno che non sia applicabile all'atto una diversa disciplina (legislativa, collettiva o validamente posta in essere dallo stesso datore di lavoro), la quale, oltre ad includerlo fra le sanzioni disciplinari, lo sottoponga al regime giuridico per queste previsto dal richiamato art. 7 legge n. 300 del 1970 o da altra fonte equipollente. (Conf 1781/81, mass n 412466; (Conf 2356/80, mass n 406047).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)