Sez. L, Sentenza n. 2356 del 12/04/1980 (Rv. 406047 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - FORMALITA EX ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - PER IL LICENZIAMENTO IN TRONCO PER RAGIONI DISCIPLINARI - INAPPLICABILITA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - FORMALITA EX ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - PER IL LICENZIAMENTO IN TRONCO PER RAGIONI DISCIPLINARI - INAPPLICABILITA - LIMITI.*
Le formalita dettate per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari dall'art 7 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n 300) operano esclusivamente per le sanzioni conservative e non anche nei confronti del licenziamento in tronco per ragioni disciplinari, salvo che la contrattazione collettiva del settore, oltre a qualificare il licenziamento come sanzione disciplinare disponga espressamente che il licenziamento debba essere intimato con l'osservanza delle norme procedimentali previste dal citato art 7 ovvero con una procedura garantista coincidente sostanzialmente con quella prevista da tale norma. (Conf 38/80, mass n 403413; (Conf 4935/79, mass n 401595; (Conf 4903/79, mass n 401544; (Conf 4668/79, mass n 401212; (Conf 4320/79, mass n 400834; (contra 6241/79, mass n 402972; (contra 3937/79, mass n 400399).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)