Sez. 3, Sentenza n. 4004 del 11/07/1979 (Rv. 400478 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - PROVA DA PARTE DEL DEBITORE DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO SUFFICIENTE ALL'ESTINZIONE DEL DEBITO DEDOTTO IN GIUDIZIO - DEDUZIONE DA PARTE DEL CREDITORE DELL'IMPUTABILITA DI TALE PAGAMENTO AD UN DIVERSO TITOLO - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE MEDESIMO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - PROVA DA PARTE DEL DEBITORE DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO SUFFICIENTE ALL'ESTINZIONE DEL DEBITO DEDOTTO IN GIUDIZIO - DEDUZIONE DA PARTE DEL CREDITORE DELL'IMPUTABILITA DI TALE PAGAMENTO AD UN DIVERSO TITOLO - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE MEDESIMO.*
Il convenuto, nei cui confronti l'attore abbia proposto domanda di condanna all'adempimento dell'obbligazione, qualora eccepisca di avere gia adempiuto, e tenuto a dimostrare di avere corrisposto una somma di denaro sufficiente all'Estinzione del debito dedotto in giudizio, ma, una volta fornita tale prova, incombe alla controparte, la quale sostenga che l'eseguito pagamento debba essere imputato a un diverso titolo, l'Onere di dimostrare l'esistenza dell'altro suo credito, nonche le condizioni necessarie per l'allegata diversa imputazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)