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Sez. 2, Sentenza n. 3655 del 13/04/1987 (Rv. 452594 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - CRITERI SUSSIDIARI DI IMPUTAZIONE - PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE - ONERE DELLA PROVA.*
Stato
decisa il 1987-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452594-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - CRITERI SUSSIDIARI DI IMPUTAZIONE - PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE - ONERE DELLA PROVA.*

Qualora il convenuto per il pagamento di un determinato debito eccepisca di nulla dovere per avere già effettuato il pagamento, il creditore attore, che neghi l'imputabilità di tale pagamento al debito dedotto in giudizio, non può limitarsi ad allegare e provare l'esistenza di più debiti del convenuto, ma deve altresì provare che gli stessi sono scaduti e che sussistono i presupposti per la applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione stabiliti dall'art. 1193 cod. civ. a favore o anche a favore del creditore, cioè che esiste un debito meno garantito di quello dedotto in giudizio, oppure che, essendo tutti i debiti perfettamente omogenei, l'imputazione va fatta proporzionalmente ad essi. (V 5707/85, mass n 423443; (V 4379/85, mass n 441841; (V 2947/82, mass n 420853; (V 4004/79, mass n 400478; (V 869/79, mass n 397035).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)